Industria 4.0, le opportunità per imprese e professionisti

di Roberto Lenzi (Italia Oggi) 24/04/2017 12:34
 Industria 4.0, le opportunità per imprese e professionisti

Iperammortamento, allegato A e B, circolare dell'Agenzia dell'entrate e perizie tecniche. Punto per punto, tutto ciò che c'è da sapere sul Piano nazionale del governo

Il rinnovo del parco macchine è agevolabile con il super-ammortamento del 140%, cumulabile con altre agevolazioni come per esempio la Sabatini. Gli investimenti a maggior «contenuto trasformativo» programmabili con il sistema di gestione di fabbrica o interconnessi alla rete di fornitura sono agevolabili con l'iper-ammortamento del 250%. È possibile accedere anche a contributi del 50% per le attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa, oltre che ottenere una riduzione delle imposte generate dall'attività di R&S tramite il Patent box. Finanza di impresa a supporto degli investimenti, questo è «Industria 4.0». 

Industria 4.0 nello specifico

Il concetto di «Industria 4.0» travalica la singola impresa, così come va oltre il singolo macchinario. L'innovazione 4.0 non sta nell'introdurre un macchinario all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato e connesso, in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti. Un'impresa 4.0 deve essere in condizione di variare la modalità di produzione coerentemente con le variazioni di domanda o di tipologia di prodotto, in una logica di modularità e ri-configurabilità continua. Questo, nelle intenzioni del legislatore, ha impatti significativi in termini di sostenibilità, sicurezza del posto di lavoro, ottimizzazione dei consumi delle risorse energetiche e non energetiche, modelli di produzione di natura circolare per ridurre sfridi, scarti e rifiuti con produzioni a difettosità zero per favorire il riciclo o il riutilizzo dei materiali e delle materie prime seconde. L'ammodernamento del «parco beni strumentali» e la trasformazione tecnologica e digitale delle aziende manifatturiere italiane sono due obiettivi prioritari individuati dal Piano Industria 4.0. La crisi e la riduzione degli investimenti industriali negli ultimi dieci anni hanno portato da un lato a un'obsolescenza media più elevata rispetto a quella dei nostri competitor e dall'altro ad accumulare un ritardo nell'adozione delle tecnologie di frontiera. 

Super-ammortamento o Iper-ammortamento

Sugli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, oppure ordinati entro il 31 dicembre 2017 con consegna entro il 30 giugno 2018, le imprese possono ottenere il super-ammortamento o l'iper-ammortamento. La maggiorazione del 250% è riservata ai beni che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave «Industria 4.0». Devono essere beni a elevatissima tecnologia, capaciti di interconnettersi, e sono identificati nell'allegato A alla legge di Bilancio 2017. Per le imprese che beneficiano dell'iper-ammortamento, la legge prevede di far agevolare anche gli investimenti in determinati beni immateriali strumentali: software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni; il dettaglio dei beni immateriali ammissibili è elencato nell'allegato B alla legge di Bilancio 2017. L'agevolazione per i beni immateriali consiste nel super ammortamento, per i quali la legge di Bilancio 2017 ha riconosciuto una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione. Esemplificando, per poter beneficiare dalla maggiorazione «rafforzata», i beni materiali e immateriali di cui ai predetti allegati A e B devono rispettare anche il requisito dell'«interconnessione» al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Oltre a questo, il sistema informatico di fabbrica deve esser in grado di caricare istruzioni ai macchinari sui quali l'impresa vuole ottenere l'iper-ammortamento del 250%. Il «flusso» dei dati deve essere identificabile dal sistema di gestione della produzione o dalla rete di fornitura. Un professionista terzo rispetto al fornitore del macchinario e all'impresa deve redigere una relazione che accompagna la perizia giurata. L'interconnessione effettiva del macchinario è il momento determinante che permette all'impresa di accedere al beneficio dell'iper-ammortamento del 250%. Fino a quel momento l'impresa può accedere solo al super-ammortamento del 140%.

La differenza di incentivo, considerando una tassazione del 24%, è la seguente. Un bene non agevolabile ammortizza il costo con un conseguente beneficio del 24% di Ires risparmiata da calcolare sul valore d'acquisto. L'impresa che acquista beni riconducibili al super-ammortamento ammortizza un importo superiore del 40% rispetto al valore d'acquisto. Ne consegue che, rispetto all'investimento iniziale, risparmia imposte per un ulteriore 9,6%, portando il beneficio al 33,6%. Se il bene rientra invece in «Industria 4.0», grazie all'iper-ammortamento del 250% ha un benefico aggiuntivo del 26,4% rispetto al bene agevolato tramite il super-ammortamento, che lo porta a un beneficio aggiuntivo complessivo del 36% rispetto all'ammortamento ordinario e a un risparmio totale rispetto al prezzo di acquisto di ben il 60%. A questo, l'impresa può aggiungere gli altri benefici di Industria 4.0, come contributi alle attività di R&S in cui possono essere utilizzati gli stessi beni, finanza strutturata e altre agevolazioni.

La base di industria 4.0 è la digitalizzazione.

La digitalizzazione imprime una spinta ai processi di trasformazione, accelerandone i mutamenti evolutivi lungo alcune direttrici distintive: 

- interconnessione:
ossia la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni o esterni. I primi sono identificati con il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto. I secondi sono quelli che dialogano con i sistemi dei clienti, dei fornitori, dei partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, con quelli di altri siti di produzione, con la supply chain. Questo che viene fatto per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;

- virtualizzazione: una «copia virtuale» del sistema reale e/o dei suoi componenti è creata e aggiornata mediante i dati provenienti da opportuni sensori e per i quali l'impresa può prevedere l'evoluzione del comportamento mediante simulazioni. La combinazione tra componenti fisici come impianti e macchine di produzione dà origine al modello cyber-fisico che abilità modelli produttivi in cui si riducono i tempi e i costi del passaggio dalla fase di prototipazione a quella di produzione e dove il processo produttivo è in grado di essere simulato in ogni funzione e momento;

- decentralizzazione: i vari componenti cyber-fisici che compongono l'impianto produttivo dispongono di opportune strategie, per esempio per correggere derive di processi, in maniera autonoma e possono rivedere il proprio comportamento in presenza di anomalie;

- interazione da remoto: i dispositivi sono accessibili da remoto in modo da poter rilevare dati sul funzionamento o introdurre correttivi. Esempi tipici di funzioni abilitate sono quelle del monitoraggio e della manutenzione a distanza;

- elaborazioni e reazioni real time: sono dotati di funzioni che permettano di raccogliere in tempo reale i dati di processo e sono in grado di intraprendere le relative azioni/elaborazioni.

I vantaggi della quarta rivoluzione industriale

Alcuni dei vantaggi più evidenti della quarta rivoluzione industriale possono sintetizzarsi in una maggiore:

- Flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala con importanti ricadute in termini di customizzazione;

- Velocità dalla fase di prototipazione alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative che riducono i tempi di set up e accelerano i tempi di go-to-market;

- Produttività attraverso l'aumento della dinamica dei processi e una maggiore flessibilità operativa e di riconfigurazione dei sistemi, con conseguente riduzione di costi e sprechi, aumento della affidabilità dei sistemi produttivi e della qualità resa (riduzione di errori, difetti e fermi macchina);

- Integrazione delle filiere e catene di fornitura e subfornitura attraverso miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento e nella logistica, più efficiente gestione del magazzino e degli ordini, ottimizzazione dei rapporti con i fornitori, anche in una chiave di minore conflittualità in ecosistemi aperti e collaborativi;

- Sicurezza attraverso una migliore interazione e agilità di interfaccia uomo-macchina che rende possibile una significativa riduzione di errori e infortuni, un miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia del luogo di lavoro. Sistemi di produzione che supportano e assistono gli operatori nello svolgimento delle loro mansioni portano a una riduzione dello stress lavoro-correlato e al superamento di alcuni limiti in termini di disponibilità di personale già adeguatamente formato, di invecchiamento della forza lavoro, di integrazione di lavoratori con disabilità ecc.;

- Sostenibilità attraverso una riduzione dei consumi energetici e dell'uso di materie prime, delle emissioni, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita del prodotto;

- Innovazione di prodotto grazie alle nuove tecnologie digitali che rendono possibile rivisitare in chiave smart molti prodotti e rivedere i modelli di servizio e di approccio al mercato.

Investimenti in beni materiali strumentali nuovi: cosa fare.

L'impresa interessata a beneficare degli investimenti, dopo averli identificati, deve pianificare la modalità di acquisizione. Il bene può essere acquistato da terzi, in proprietà o in leasing. Può essere realizzato in economia o acquisito mediante contratto di appalto. Sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018. In questo caso, entro la data del 31 dicembre 2017 l'impresa deve aver firmato il relativo ordine e questo deve essere accettato dal venditore; inoltre, deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro la stessa data. Solo al verificarsi di entrambe le condizioni risultano ammissibili al super ammortamento o iper-ammortamento, anche gli investimenti «effettuati» nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2018.

Nel caso di locazione finanziaria, entro il 31 dicembre deve esser stipulato il contratto di leasing e deve essere versato il 20% di maxi-canone. Per ciò che concerne i beni realizzati mediante contratto di appalto, l'impresa può avere l'estensione temporale del super ammortamento al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto. In tale ipotesi, il super ammortamento spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.

In merito ai beni realizzati in economia, la circolare n. 23/E del 2016 ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir, anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

In questo caso, trattandosi non di beni acquistati presso soggetti terzi, ma realizzati internamente, la prima condizione prevista dalla norma, ossia l'accettazione dell'ordine da parte del venditore, non rileverà ai fini dell'estensione del beneficio dell'ammortamento maggiorato agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018.

Tale estensione, nel caso di beni realizzati in economia, può essere ottenuta qualora entro il 31 dicembre 2017 l'impresa possa rendicontare costi pari almeno al 20 per cento dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2018

La data di consegna e il momento di realizzazione dell'investimento

Per beneficiare delle maggiorazioni dell'ammortamento sui beni, deve essere identificato il giorno in cui l'investimento può essere considerato realizzato. La circolare n. 4/E e la circolare n. 8/e del 2017 dell'Agenzia delle entrate specificano che, ai fini della determinazione del «momento di effettuazione», rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir. Pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Queste regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni.

Inoltre, precisa la circolare, andando contro a interpretazioni apparse su organi di stampa, continuano a non rilevare i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 e - a seguito delle modifiche apportate all'articolo 83 del Tuir dal decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, decorrenti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 - per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Diversa è la situazione in caso di leasing. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di leasing rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Solo nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato. Sono ammissibili i costi concernenti la progettazione dell'investimento; i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la mano d'opera diretta; gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

Nell'ipotesi in cui l'investimento nei beni sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, la circolare richiama i criteri di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir. Ne consegue che i costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione o alla data dello stanziamento accettato. Possono essere considerati con il criterio dello stato di avanzamento lavori i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

La maggiorazione è riconosciuta nella misura in cui il Sal è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il Sal è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del codice civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (cfr. circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002).

Professionisti esclusi dall'iper-ammortamento, ammessi invece al super

L 'articolo 1, comma 91, della legge n. 208 del 2015 ha stabilito che il beneficio del super ammortamento spetta ai «soggetti titolari di reddito d'impresa» e agli «esercenti arti e professioni». La platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150%, invece, è più ristretta ed è limitata soltanto ai primi. Lo specifica la circolare 4/e che richiama il tenore letterale della disposizione che prevede che per la fruizione dei benefìci che «l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione», nella stessa direzione la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che il beneficio dell'iper ammortamento riguardi soltanto i titolari di reddito d'impresa.

Quanto vale la dichiarazione del fornitore che il macchinario è idoneo per l'iper-ammortamento

Le imprese che vogliono ottenere le agevolazioni previste da iper-ammortamento devono per prima cosa valutare se i macchinari sono idonei. Molte imprese erano partite chiedendo una dichiarazione al fornitore sull'idoneità della macchina per «Industria 4.0», purtroppo questo è inutile. La circolare vuole infatti una perizia di un tecnico esterno e prevede la possibilità, in caso di beni dubbi, di chiedere un parere al Ministero stesso. I beni agevolabili sono elencati nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017 («Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0») e sono raggruppabili in tre categorie:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;

- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;

- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».

Le indagini riguardanti l'effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all'iper-ammortamento comportano accertamenti di natura tecnica, che coinvolgono la competenza del Ministero dello sviluppo economico. Per questo, i soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. Nei casi, invece, in cui i dubbi in merito all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali l'impresa intende fruire del beneficio, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero limitandosi a conservarlo, senza presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate. 

Interconnessione e relazione tecnica

In caso di investimenti eccedenti i 500 mila euro, già la legge originale prevedeva l'obbligo di ottenere una perizia giurata da parte di un tecnico terzo. La circolare 4/e ha previsto l'opportunità che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un'analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti l'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.

I contenuti dell'analisi tecnica devono essere i seguenti:

- descrizione tecnica del bene per il quale l'impresa intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);

- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;

- verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: Tcp-Ip, Http, Mqtt ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

- rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, per esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

- per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500 mila euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria «terzietà» rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia - iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;

- per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500 mila euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità di cui al punto precedente).

La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno, quindi, rispettare il requisito della «interconnessione» al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l'interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all'esercizio precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione . 

Le caratteristiche dei macchinari: i requisiti previsti dalla circolare Mise-Agenzia delle entrate

La circolare Mise-Agenzia ha introdotto un capitolo idoneo ad analizzare le cinque caratteristiche che devono avere i macchinari. In questo lavoro, andando forse oltre i requisiti richiesti dalla norma, la circolare ha specificato quanto segue.

1) La caratteristica del controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile pc, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più Plc o Cnc.

2) La caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute come: Tcp-Ip, Http, Mqtt . Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti come l'indirizzo Ip. Entrando nello specifico:

- la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;

- nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell'ambiente di fabbrica;

- sono riconducibili alle «istruzioni» le indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

3) La caratteristica dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo vuole evidenziare che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

- con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso l' integrazione può essere sia fisica che informativa. Vi rientrano i casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato come una rulliera, un robot, un carroponte, che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica come un magazzino, un buffer o un'altra macchina/impianto. Nei casi di integrazione informativa, l'integrazione avviene nel caso in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati come codici a barre, tag Rfid, che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

- con la rete di fornitura: in questo caso l'integrazione deve essere con la macchina/impianto che deve essere in grado di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle.

- con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso la circolare intende che la macchina su cui richiedere l'ammortamento aggiuntivo deve essere integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un'altra macchina/impianto a monte e/o a valle .

4) La caratteristica dell'interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive significa che la macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in remoto, di interfaccia con l'operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

- con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l'operatore; 

- senza errori a prescindere dalle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo, che non devono essere influenzate da illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi di interazione.

5) Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, i beni devono inoltre essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. La macchina/impianto deve prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- sistemi di telemanutenzione che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto;

- sistemi di telediagnosi. Sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;

- controllo in remoto. Soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto e soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina;

b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. Il monitoraggio può essere non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all'eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento;

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Il riferimento è al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell'impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come per esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.

Revamping e beni usati

La maggiorazione è concedibile per gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi» ma anche per l'adeguamento di quelli esistenti.

Nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della «novità» sussiste in relazione all'intero bene, purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell'ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato, sia nell'ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel primo caso il fornitore dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato «nuovo», l'importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l'acquisto del bene.
Nella seconda ipotesi, invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della «novità», può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.

L'allegato A alla legge di Bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» anche «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti». Tali dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato allegato A.

La logica delle disposizioni sull'iper ammortamento è, quindi, anche quella di voler favorire il passaggio al modello «Industria 4.0» attraverso l'ammodernamento o il revamping di beni già esistenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che i beni in questione (dispositivi, strumentazione e componentistica) rilevano in maniera autonoma ai fini dell'iper ammortamento, essi possono godere della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati a incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.
La circolare 4/e, riprendendo interpretazioni del passato (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015, circolare n. 23/E del 26 maggio 2016), conferma che anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo non fa perdere al bene il requisito della novità. Non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come per esempio l'autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.

Interconnessione

La differenza tra iper-ammortamento e super-ammortamento per la data di utilizzo è determinata da due momenti diversi. Mentre per il super-ammortamento la possibilità di alzare l'ammortamento è determinata dalla data di entrata in funzione del bene, per l' iper-ammortamento è fondamentale l'anno in cui si realizza l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È opportuno distinguere tra i beni dell'allegato A, che possono fruire della maggiorazione del 150% dal periodo d'imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d'imposta di interconnessione e i beni dell'allegato B, che possono fruire della maggiorazione del 40% dal periodo d'imposta di interconnessione (a condizione che l'impresa benefici dell'iper ammortamento). Possono verificarsi situazioni in cui esiste un disallineamento tra il periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e quello di fruizione del beneficio della maggiorazione.

I beni dell'allegato A: I tre momenti temporali:

- il periodo d'imposta di «effettuazione» dell'investimento (articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017);

- il periodo d'imposta di «entrata in funzione» (articolo 102, comma 2, del Tuir);

- il periodo d'imposta di «interconnessione» (articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017).

Il momento di effettuazione dell'investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione relativa al super o all'iper ammortamento ed alla quantificazione dell'investimento agevolabile.
Dall'entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d'imposta il bene viene interconnesso, dell'iper ammortamento. L'interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell'iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.

La spettanza e la fruizione dell'iper ammortamento dipendono quindi:

- dalla realizzazione dell'investimento, in quanto possono godere del beneficio gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, oppure alle condizioni esposte in precedenza, al 30 giugno 2018;

- dall'entrata in funzione del bene, in quanto solo da tale momento per l'impresa è possibile iniziare a godere dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene. Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo d'imposta.

Se i momenti non ricadono in un unico esercizio, il beneficiario può, nel periodo d'imposta di entrata in funzione del bene, utilizzare il super ammortamento e può utilizzare l'iper-ammortamento dall'anno in cui si verifica l'interconnessione.

 

 

 


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