Industria 4.0, per la formazione in impresa arriva l'incentivo ad hoc

di Roberto Lenzi 26/10/2017 16:31
Industria 4.0, per la formazione in impresa arriva l'incentivo ad hoc

Un credito d'imposta del 50% per il costo del personale. I consulenti rimangono fuori dal bonus

Il 50% del costo del personale in formazione per il piano Industria 4.0 andrà a carico dello stato, ma sono esclusi dal contributo i costi di consulenza esterni. L'agevolazione, consistente in un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, spetterà a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato. È quanto prevede lo schema di disegno di legge di bilancio, predisposto dall'esecutivo.L'incentivo sarà concesso alle imprese che effettueranno le spese in attività di formazione a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Il costo ammissibile ad agevolazione dovrà coincidere con il costo del personale, calcolato sul periodo in cui verrà occupato in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0. Il credito d'imposta sarà riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di un milione di euro per ciascun beneficiario. Le attività di formazione dovranno essere definite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Non saranno ammissibili le attività riconducibili alla formazione ordinaria o periodica organizzate dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 

Il credito d'imposta verrà concesso in maniera automatica e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese; il bonus non concorrerà alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione. Qualora, a seguito dei controlli, l'Agenzia delle entrate accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo, a quel punto l'amministrazione finanziaria provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 

Le imprese dovranno predisporre apposita documentazione contabile, certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale dovranno, comunque, avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti negli appositi registri.

Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, dovrà osservare i principi di indipendenza, elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010. E, in attesa della loro emanazione, dovrà seguire i principi previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (Ifac). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese saranno ammissibili entro il limite massimo di 5 mila euro. Le imprese con bilancio certificato saranno esenti da ulteriori certificazioni.


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