Iperammortamento per il settore sanitario

di Roberto Lenzi (Italia Oggi) 08/03/2019 11:06
Iperammortamento per il settore sanitario

Una circolare MiSe apre all'incentivo per attrezzature diagnostiche, chirurgiche e software gestionali

Apparecchiature per la diagnostica per immagini, per la radioterapia e la radiochirurgia, robot, sistemi automatizzati da laboratorio e software per la gestione della «cartella clinica elettronica» fanno il loro ingresso ufficiale tra i beni che possono usufruire dell'iperammortamento. Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019 con cui ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina dell'iperammortamento al settore sanitario.

La circolare apre le porte dell'iperammortamento per le imprese operanti nel comparto, fornendo indicazioni utili per classificare correttamente - nell'ambito degli allegati «a» e «b» alla legge n. 232 del 2016 - i beni oggetto di investimento. E per distinguere tra componente materiale e immateriale degli investimenti in tale settore.I beni «sanità 4.0». I beni cosiddetti «sanità 4.0» rientrano nella categoria delle «macchine e impianti per la realizzazione di prodotti, mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime».

Solitamente i cespiti ammissibili sono dei sistemi complessi, costituiti da più elementi tra loro integrati ai fini dello svolgimento della attività. In questo campo sono relativi alla specifica prestazione sanitaria cui sono destinati.

La circolare va anche oltre, sostenendo che, in linea generale, le apparecchiature prese in esame risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali, tali da soddisfare potenzialmente i «5+2» requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni iper-ammortizzabili.

A titolo non esaustivo, la circolare propone un elenco di beni ammissibili all'agevolazione: tutte le apparecchiature per la cosiddetta «medical imaging», i sistemi radiografici ad arco utilizzati in ambito interventistico, le apparecchiature della medicina nucleare, nonché le apparecchiature per la mineralometria ossea computerizzata (moc). Rientrano, inoltre, le apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia, i robot impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi, ma anche i sistemi automatizzati da laboratorio per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.

Sanità esonerata dalla data certa per la perizia giurata. Per l'applicazione dell'iperammortamento al comparto sanitario la circolare fornisce solo chiarimenti sulla normativa; pertanto l'incentivo è applicabile anche agli investimenti già effettuati ed, eventualmente, già agevolati.

Per la concreta fruizione del beneficio dell'iper ammortamento è necessario che, entro la chiusura del periodo d'imposta nel corso del quale si verifica l'effettuazione degli investimenti e/o l'interconnessione dei beni, sia soddisfatto anche l'adempimento formale della perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità o di dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione).

Tale documentazione è chiamata a esporre dettagliatamente la rispondenza dei beni ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa sull'iperammortamento e rappresenta un adempimento centrale poiché la sua mancanza impedisce l'accesso all'agevolazione.

Nel caso specifico, il ministero dello Sviluppo economico si pone il problema di eventuali investimenti già realizzati nel settore sanitario per i quali le imprese abbiano già predisposto la documentazione tecnica richiesta, senza potersi basare sulla nuova circolare, quella del 1° marzo 2019.

In questo caso, anche una diversa classificazione rispetto alla posizione ministeriale non inficia l'agevolazione e la decorrenza del beneficio, laddove gli investimenti da agevolare siano compresi nel primo gruppo dell'allegato «a» alla legge di bilancio 2017. In questi casi, non è richiesta nemmeno una nuova perizia giurata.

Un chiarimento ulteriore, che interessa tutte le imprese (non solo quelle che operano nel comparto sanitario), riguarda infine la decorrenza degli effetti dell'iperammortamento in caso di perizia giurata; il MiSe specifica che è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta il tecnico proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.


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