La mini Ires che somiglia a una mini Ace

di Giuliano Mandolesi 30/10/2018 16:46
La mini Ires che somiglia a una mini Ace

Lo strumeno ha numerose limitazioni che ne riducono l'appeal

Più che una mini Ires rischia di essere una mini Ace. Dalla bozza di legge di Bilancio 2019 il nuovo strumento agevolativo «sostitutivo» dell'Ace, promosso in campagna elettorale come agevolazione alle imprese che investono in beni strumentali e assumono personale in realtà, viste le numerose limitazioni introdotte in sede di redazione della norma, rischia di assume più la forma del suo vecchio predecessore depotenziato piuttosto che una novazione dall'impatto fiscale rilevante. Da ciò che si evince dalla bozza, la nuova mini Ires sarà applicata non solo alle società di capitali ma interverrà ad ampio spettro sulla totalità dei soggetti con redditi d'impresa siano essi società di capitali, persone o ditte individuali concedendo un riduzione di 9 punti percentuali dell'aliquota di imposta di riferimento Ires o Irpef ma con due forti limitazioni. La prima è che il beneficio si calcolerà esclusivamente sulla parte di utili accantonati a riserva (come accadeva per l'Ace) con la distorsione che i soggetti in utile fiscale ma con una perdita civilistica saranno inevitabilmente esclusi. Superato il primo «paletto» entra in gioco la seconda limitazione ovvero che l'agevolazione non si applicherà sul totale del costo/ammortamento ma solo sulla parte incrementale degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.

A differenza dell'Ace, l'aiuto alla crescita economica introdotto dal Governo Monti, che consentiva una deduzione da Ires e Irpef di una percentuale molto bassa (il coefficiente di rendimento nozionale) applicata sugli incrementi di capitale proprio dalle imprese nell'ultimo quinquennio, la mini Ires/Irpef avrebbe sì uno «sconto» apparentemente più goloso ma rischia di essere applicato su importi notevolmente inferiori proprio per via delle due soglie di sbarramento che ne riducono l'impatto fiscale.

Le limitazioni però non si limitano alle due condizioni esposte, l'utile accantonato e l'incrementale di investimenti e costo lavoro, ma che ne sono di ulteriori anche in relazione il metodo di calcolo dell'incrementale stesso. Per quanto riguarda infatti il fattore «costo del lavoro per nuove assunzioni», l'agevolazione si calcolerà solo sull'incremento dello stesso rispetto l'anno precedente a condizione però che si verifichi un aumento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti rispetto al numero di quelli assunti al 30/9/2018 (al netto anche delle eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto) e la base occupazionale è individuata con riferimento al solo personale dipendente impiegato nell'attività commerciale. Per gli investimenti invece la norma prevede l'esclusione di immobili e veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lettera b-bis del Tuir, lasciando agevolabili invece tutti gli altri ovvero «nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria». Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti sarà determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell'articolo 102 del Tuir, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al lordo delle quote di ammortamento di quelli nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte. La dinamica della nuova agevolazione è chiara, così come è tangibile il rischio che l'abolizione contestuale di Ace e super-ammortamento e l'introduzione in sostituzione del nuovo strumento rischia di produrre un aggravio fiscale (in termini di minori benefici concessi) per le imprese per via proprio delle stringenti limitazioni stabilite.


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