Piano Transizione 4.0, cura ricostituente per gli incentivi

di Roberto Lenzi (ItaliaOggi Sette) 07/12/2020 18:20
Piano Transizione 4.0, cura ricostituente per gli incentivi

La legge di Bilancio prevede il rinnovo di alcune misure e l'innalzamento dei massimali

Crediti di imposta automatici e un nuovo fondo per entrare nel capitale delle imprese «green». Sono gli strumenti che la bozza del disegno della legge di bilancio 2021, approvata dal consiglio dei ministri del 16 novembre scorso, mette in campo per aiutare le imprese a rinnovarsi. Rientrano nel primo filone il piano Transizione 4.0, la cui operatività viene estesa fino al 31 dicembre 2022 per le imprese in regola con la normativa sul lavoro e in pari con i contributi previdenziali e il credito di imposta per investire nel mezzogiorno, che trova una proroga biennale. Fa parte degli strumenti innovativi il nuovo fondo che stanzia risorse per entrare nel capitale delle piccole e medie imprese. 

Il piano Transizione 4.0. L'operatività del piano «Transizione 4.0» viene estesa fino al 31 dicembre 2022. Ritornano le perizie asseverate al posto di quelle semplici. L'estensione temporale prevede una maggiorazione dell'incentivo per i beni acquistati dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, ma la novità comporta problemi per gli investimenti in corso nel 2020. La legge di bilancio 2020 aveva introdotto l'obbligo di inserire sulle fatture elettroniche il riferimento normativo all'agevolazione che l'impresa voleva utilizzare, richiamando l'articolo di legge. Ai problemi formali già noti che sono emersi nel corso del 2020, su tutti quello dei beni che entrano in azienda senza essere interconnessi e quindi dichiarati in un primo tempo come ordinari, se ne aggiunge uno nuovo. La nuova legge di bilancio non è ancora approvata, quindi il fornitore non può citare i nuovi riferimenti normativi. Se cita i vecchi sicuramente non va bene. Sarà una circolare attuativa sciogliere il nodo. La nuova disciplina prevede che a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. È importante sottolineare che la spettanza del beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Le imprese non possono beneficiare del credito di imposta se si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Gli investimenti agevolabili e le percentuali di aiuto. Sono ammessi al contributo del 10% gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ivi inclusi, software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di «Trasformazione 4.0». Sono ammissibili fino a un limite di 2 milioni di euro i beni materiali e fino a un limite di un milione di euro i beni immateriali. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta per questi beni spetta nella misura del 6%. Per i beni Industria 4.0 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Anche in questo caso gli investimenti effettuati nel 2022 perdono una parte di agevolazione. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Il credito d'imposta spettante agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ottengono un 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Sono ammesse all'agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

L'utilizzo dell'agevolazione. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti ex super. Mentre è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni Industria 4.0. La norma riduce a tre le quote annuali di fruizione. Prevede poi, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ordinari in un'unica quota annuale. Se i beni sono ceduti entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, per i beni ordinari, ovvero a quello di avvenuta interconnessione, per i beni 4.0, a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali ordinari spetta alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli esercenti arti e professioni. I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi, precisando, altresì, che l'attestazione dell'interconnessione dei beni strumentali 4.0 sia resa con perizia asseverata e non con perizia semplice, come previsto legge n. 160 del 2019. Viene inoltre prevista, sempre con riferimento alla disciplina degli investimenti in beni 4.0, una procedura di collaborazione tra ministero dello sviluppo economico e Agenzia delle entrate ai fini della corretta qualificazione e classificazione dei beni negli Allegati A e B alla legge n. 232 del 2016.

Ricerca e sviluppo e innovazione. La bozza di legge di bilancio prevede l'incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% e un aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro. Prevede l'incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% e un aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro.

Prevede inoltre l'incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 e un aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro. Viene introdotto l'obbligo di asseverare la relazione tecnica.


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