Imprese in crisi, arriva lo stato

di Luigi Chiarello e Bruno Pagamici 21/12/2020 17:13
Imprese in crisi, arriva lo stato

Operativo il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell’attività d’impresa istituito dall’art. 43 del decreto Rilancio che consente allo Stato attraverso Invitalia spa di poter entrare con una partecipazione di minoranza nel capitale delle aziende in crisi

Operativo il fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione dell'attività d'impresa istituito dall'art. 43 del decreto Rilancio (n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), che consente allo Stato attraverso Invitalia spa di poter entrare con una partecipazione di minoranza nel capitale delle aziende in crisi per un ammontare di 10 milioni di euro e per un periodo non superiore a 5 anni. L'obiettivo del fondo, istituito presso il ministero dello sviluppo economico e reso attuativo dal decreto 29 ottobre 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) è di facilitare la ristrutturazione di imprese in difficoltà, prevedendo una combinazione di aiuti all'investimento e a salvaguardia dell'occupazione. Possono accedere allo strumento agevolativo:

a) le aziende titolari di marchi storici di interesse nazionale;

b) le società di capitali con oltre 250 dipendenti;

c) le imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'Italia rivestendo un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività.

L'intervento nel capitale di rischio dovrà essere accompagnato da un apporto di investitori privati. L'impresa è considerata in stato di difficoltà economico finanziaria qualora presenti flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Le beneficiarie non devono rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e non devono avere riportato, in capo agli amministratori, condanne penali. Il Fondo ha una disponibilità di 300 milioni per il 2020, rifinanziata con ulteriori 250 milioni per il 2021.

Accesso al Fondo. Le imprese devono proporre un programma di ristrutturazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Il programma deve contenere dettagliate informazioni in ordine alle capacità imprenditoriali della compagine sociale della proponente, alla situazione di crisi economico-finanziaria in essere, alle cause delle difficoltà del richiedente e alle sue debolezze, al mercato di riferimento. Si dovrà inoltre far riferimento alle azioni che si intendono porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa e ripristinare la redditività, alle eventuali ipotesi di ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti e/o di riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti, nonché alle azioni che si intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria.

Sostegno all'occupazione. Al fine di sostenere la realizzazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% per cento dei posti di lavoro dell'impresa in situazione di difficoltà economico finanziaria, possono essere, altresì, concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i quali è garantita la stabilità occupazionale.

Il contributo viene concesso (a condizione che l'impresa abbia beneficiato dell'intervento nel capitale di rischio) fino ad un massimo di euro 5.000 l'anno, per un massimo di tre anni, per ogni dipendente. Qualora il programma di ristrutturazione non preveda la stabilità occupazionale per tutti i dipendenti dell'impresa, al predetto importo si applicano riduzioni che vanno dal 10% (stabilità occupazionale garantita al 90%) al 50% (stabilità occupazionale garantita al 70% -80%).


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